Normativa di riferimento

La maggior parte degli infortuni sul lavoro potrebbe essere evitata con la semplice adozione di dispositivi di protezione individuale. Il D.Lgs 81/08 e successivo Dlgs 106/2009 impongono  infatti all'azienda di assegnare ai lavoratori dipendenti mezzi protettivi, sia personali che collettivi, adeguati alle operazioni da svolgere e alle condizioni di rischio esistenti.
  Il datore di lavoro è tunuto a garantire un'adeguata formazione e addestramento riguardo il corretto e pratico urilizzo dei DPI e pretendere che i lavoratori utilizzino tali dispositivi.
Il Dlgs 81/08 e successivi , definisce le caratteristiche, la certificazione ed il marchio da apporre su tali dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
  Il marchio CE rilasciato da un organismo notificato, garantisce la libera circolazione dei D.P.I. all'interno della Comunità Europea.


 Caratteristiche degli indumenti e dei dispositivi di protezione individuale


 Alcuni dispositivi di protezione, potendo diventare veicolo di contagio, debbono essere strettamente personali e non possono essere scambiati, prestati o riciclati tra gli operatori che li utilizzano (DPR 303/art.26).

Le normative che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro  classificano  i dispositivi di protezione individuale in tre categorie:

- I Categoria
D.P.I. di semplice progettazione per salvaguardare le persone da rischi fisici di lieve entità (contatto, urto con oggetti caldi non superiori a 50 °C, vibrazioni urti e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o provocare lesioni permanenti).

- II Categoria
Raggruppa i dispositivi che non rientrano nelle altre due categorie.

- III Categoria
D.P.I. destinati a salvaguardare da rischi di morte, lesioni gravi e permanenti (apparecchidi protezione respiratoria filtranti, caschi, visiere, DPI destinati ad attività che espongono a tensioni elettriche, a temperature non inferiori a 100 °C, cadute dall'alto).

DOWNLOAD Dlgs 106/2009"Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori"

Dlgs 106/2009
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